Servizi alla Persona ed Amministrativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Settore Servizi alla Persona
Servizi Sociali e Scolastici
- Consulta la Carta dei Servizi del Centro Ricreativo Estivo Diurno
- Consulta la Carta dei Servizi per Minori e Famiglie
- Consulta la Carta dei Servizi per gli Anziani
- Consulta la Carta del Servizio Sociale Professionale
- Consulta la Carta del Servizio Assegnazione Alloggi
- Consulta la Carta dei Servizi Scolastici
Servizi Bibliotecari
Servizi del Museo delle Armi e della Tradizione Armiera
Servizio per l'utilizzo delle Palestre Comunali
Servizi Amministrativi
Servizi demografici
- Consulta la Carta dei Servizi Demografici-Anagrafe, Leva e Statistica
- Consulta la Carta dei Servizi Demografici-Stato Civile e Servizio Elettorale
Servizi dello Sportello per il Cittadino
Contenuto inserito il 07-06-2019 aggiornato al 07-06-2019